La società semplice quale strumento di pianificazione patrimoniale

La s.s. rappresenta la forma societaria più elementare delineata dal nostro legislatore e dallo stesso deputata allo svolgimento esclusivo di attività diverse da quelle commerciali, tra le quali è ormai pacifico annoverare anche la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

L’aspetto maggiormente attrattivo di tale forma giuridica è rappresentato dalla possibilità di imprimere una forte personalizzazione allo statuto, poiché il legislatore non ha in tal caso previsto, come per le altre forme giuridiche, una specifica disciplina al riguardo.

Pertanto, in tema di circolazione di quote sociali, è possibile, ad esempio, specificare che il trasferimento delle stesse sia vincolato al consenso di tutti i soci, ovvero che sia attuabile esclusivamente nei riguardi delle persone appartenenti alla famiglia.

Tale facoltà consente di proteggere il patrimonio societario poiché, nel primo caso, limita gli effetti negativi derivanti da un’azione dei creditori personali del socio sulla quota di partecipazione e, nel secondo caso, esclude l’ingresso di soggetti terzi nella società.

E’ possibile, inoltre, prevedere che qualora un socio sia dichiarato fallito, lo stesso sia automaticamente escluso dalla società, in maniera tale che il curatore fallimentare non subentri nella posizione di socio, ma soltanto in quella di creditore, per l’importo corrispondente al valore della quota.

La s.s. consente, inoltre, un’accurata regolamentazione degli effetti derivanti dall’esercizio del diritto di recesso di un socio.

Tale evento, infatti, se inaspettato, potrebbe pregiudicare l’andamento economico della società, qualora la porzione di patrimonio da liquidare, in conseguenza del recesso esercitato, sia di considerevole entità, oppure qualora il mercato presenti un andamento negativo, tale da determinare la vendita a prezzi molto bassi della porzione di patrimonio da liquidare.

Per mitigare tali effetti, dunque, è possibile prevedere un recesso frazionato da parte del socio, esercitato nei limiti di una data percentuale, ad esempio del 10% annuo, in maniera tale da diluire nel tempo ed in maniera controllata lo smobilizzo del patrimonio.Inoltre, nei contesti nei quali s’intenda organizzare la trasmissione del patrimonio detenuto nella società semplice su più di una generazione e laddove sussista la volontà di non consentire l’ingresso nella società da parte di parenti affini, è possibile prevedere delle clausole di consolidamento totale o parziale della partecipazione.

Si pensi, ad esempio, al caso di decesso di un socio, coniugato con figli.

Generalmente, le clausole statutarie prevedono, senza possibilità di distinguere tra le varie posizioni degli eredi, la liquidazione della quota in loro favore, oppure il loro subentro nella società; al contrario, le clausole di consolidamento totale o parziale possono consentire l’ingresso nella società, ad esempio, soltanto da parte dei discendenti in linea retta e, al contempo, la liquidazione della quota nei confronti del parente affine (genero/nuora, cognato/a), potendo altresì prevedere la liquidazione attraverso l’assegnazione diretta di un bene, di valore corrispondente alla parte della quota da liquidare, insindacabilmente individuato dal socio amministratore, senza necessità di adoperare la vendita dei beni.

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L'intestazione fiduciaria quale strumento di pianificazione patrimoniale

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