Il Trust a tutela delle coppie di fatto
Con la legge 76/2016 il legislatore ha introdotto la disciplina delle unioni civili per le coppie dello stesso sesso, nonché la possibilità, per le coppie di fatto, indipendentemente dal sesso dei loro componenti, di regolare alcuni effetti patrimoniali della loro unione, mediante la redazione di contratti di convivenza.
Tuttavia, tale legge lascia scoperti importanti ambiti giuridici; infatti, nonostante l’apprezzabile equiparazione, dal punto di vista della successione legittima, del partner dell’unione civile al coniuge, la legge esclude totalmente dalla disciplina successoria le coppie more uxorio, creando così una disparità di trattamento; infatti, mentre il partner dell’unione civile acquisisce la qualità di erede, per i conviventi, al contrario, non sono previsti particolari diritti successori.
Tale vuoto normativo, peraltro, non è colmabile neanche prevedendo una regolamentazione ad hoc nei contratti di convivenza, per via del divieto esistente, nel nostro ordinamento, dei patti successori, ossia di quei patti che limitano la libertà testamentaria di un soggetto.
Pertanto, per una coppia di fatto vige l’oggettiva difficoltà di prevedere delle garanzie patrimoniali in favore di un soggetto, nel caso di decesso dell’altro.
La medesima difficoltà sussiste anche nel caso s’intenda preservare la convivenza tra i figli del partner deceduto, nati da una precedente relazione, ed il compagno superstite.In tali circostanze, il ricorso all’istituto del trust, nello specifico di un trust familiare, può agevolmente risolvere tali problematiche.
Ipotizziamo, infatti, che Mario, noto imprenditore e padre di tre bambini (di seguito i “Figli”) nati da una precedente relazione, conviva attualmente con Maria e, temendo per la propria vita, intenda assicurare che l’attuale compagna possa continuare a convivere con i Figli anche dopo la sua morte.
In tali circostanze, Mario potrebbe istituire un Trust familiare in maniera da soddisfare le seguenti priorità:- assicurare la prosecuzione della convivenza tra Maria ed i Figli, anche dopo la sua morte;- assicurare a Maria ed ai Figli l’attuale tenore di vita;- preservare il patrimonio immobiliare creato con anni di duro lavoro.
A tal fine Mario provvede preliminarmente a designare Maria quale tutore dei Figli alla sua morte ed istituisce, quindi, un Trust così strutturato:- Disponente del Trust è Mario, che trasferisce al Trustee l’abitazione principale, i mezzi finanziari nonché le quote della società immobiliare posseduta (Beni in Trust segregati nel Fondo in Trust), con la finalità di assicurare un futuro certo ai Figli, oltre a provvedere alle necessità di vita quotidiana dello stesso Disponente e di Maria, finché in vita;- Trustee del Trust è il soggetto al quale il Disponente trasferisce i singoli Beni in Trust; egli è dotato di un potere fiduciario, che deve esercitare esattamente secondo i termini e le condizioni stabilite dal Disponente; il ruolo di Trustee potrebbe essere ricoperto da un professionista di fiducia.- Beneficiari: i Figli del Disponente e i relativi discendenti nati entro il termine finale del Trust.
Inoltre, per controllare che l’operato del Trustee avvenga nel rispetto sia delle esigenze di vita dei familiari, sia dell’efficiente amministrazione del Fondo, il Disponente potrebbe nominare due Guardiani del Trust, ad esempio nelle persone di:
1. Maria, alla quale sarebbe demandato il compito di monitorare che la gestione del Fondo in Trust avvenga nel rispetto del percorso di vita e delle esigenze individuali dei Figli, avendo la medesima stabilito con essi un legame affettivo profondo;
2. un professionista di fiducia, al quale sarebbe demandato il compito di monitorare che la gestione del Fondo in Trust avvenga, seppur assecondando le esigenze di vita dei Figli, sempre secondo criteri di efficienza e conservazione.

