L'intestazione fiduciaria quale strumento di pianificazione patrimoniale
L'intestazione fiduciaria si basa sul conferimento di un mandato senza rappresentanza, cd. mandato fiduciario, da parte di un soggetto detto “fiduciante” in favore di un altro soggetto “fiduciario”, nello specifico una società fiduciaria.
La legge istitutrice delle società fiduciarie e del mandato fiduciario professionale risale al 1939, al fine di consentire, a coloro che risultavano colpiti dalla legge razziale, di continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale, partecipando al capitale di società, senza rivelare la propria identità.
L’attività tipica di una società fiduciaria è l’amministrazione di beni e patrimoni per conto terzi, che consiste nell’intestazione di beni appartenenti ad altri proprietari, che ne mantengono la proprietà effettiva e ne possono liberamente disporre.
Il mandato fiduciario consente, dunque, di separare la titolarità di un bene, che resta al legittimo proprietario (fiduciante), dalla legittimazione all’esercizio di tale diritto, che è attribuita al fiduciario; quest’ultimo acquisisce solo il diritto di disporre, nei limiti delle previsioni del mandato fiduciario, del bene fiduciato, che continua a rimanere di proprietà del fiduciante.
Gli effetti principali che si ottengono dall’intestazione fiduciaria sono duplici:- la segretezza sulle proprie disponibilità, in considerazione del dovere di riservatezza al quale è tenuta la società fiduciaria, circa l’identità del proprio mandante, la quale, pertanto, agisce per conto di quest’ultimo, ma in nome proprio; - l’effettiva titolarità delle proprie disponibilità, che sebbene formalmente intestate alla società fiduciaria, restano separate dal patrimonio di quest’ultima.
Per comprendere l’effettiva valenza dell’istituto, s’ipotizzi il caso di un imprenditore che intenda compiere una specifica operazione, senza rendere nota la sua partecipazione alla stessa.
Egli potrebbe conferire ad una società fiduciaria un apposito mandato, in virtù del quale la stessa abbia titolo a:
I. costituire una società (le cui quote sociali risulteranno formalmente intestate alla fiduciaria),
II. nominare un amministratore e
III. concludere l’affare, il tutto sulla base delle istruzioni contenute nel mandato fiduciario.
In tal modo, l’imprenditore potrebbe realizzare l’operazione desiderata, mantenendo, in maniera del tutto legittima, l’anonimato sull’effettivo assetto proprietario della società, pur essendone il legittimo proprietario.
Analogamente, sarebbe possibile acquistare immobili, partecipare ad aste, cedere quote di partecipazione a società e così via, il tutto dietro lo schermo della società fiduciaria.
Risulta evidente, da quanto sopra, che la protezione patrimoniale offerta dall’intestazione fiduciaria è soltanto indiretta, in quanto esclusivamente basata sul vincolo di riservatezza circa l’identità dell’effettivo proprietario di un bene.
Tale strumento, infatti, è finalizzato ad evitare l’evidenza della disponibilità di determinati beni in capo al legittimo proprietario, ma è del tutto evidente che qualora tale riservatezza dovesse venire meno, i beni sarebbero pienamente esposti alla vicende personali del titolare, non costituendosi alcun vincolo di natura patrimoniale sugli stessi.
Tale ordine di considerazioni spinge, pertanto, all’impiego dell’intestazione fiduciaria in maniera congiunta con altri strumenti di pianificazione patrimoniale, quali ad esempio il trust, in maniera da ottenere sia l’effetto della riservatezza, sia quello della segregazione patrimoniale.

