Obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti impositivi
Ogni atto con il quale l’Amministrazione finanziaria intima il pagamento di maggiori imposte accertate o d’importi per i quali ne è stato omesso il pagamento, deve essere adeguatamente motivato, in maniera che il contribuente-destinatario possa comprendere le effettive ragioni che sono poste alla base della pretesa impositiva ed esercitare così il diritto di difesa laddove ritenga opportuno contestare quell’atto impositivo.
Inoltre, qualora la motivazione sia contenuta in un precedente atto, non comunicato al contribuente, si determina per l’effetto la nullità dell’atto successivo.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila in una vicenda che ha coinvolto un professionista aquilano.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento per il mancato versamento dell’Irpef relativo all’anno 2014, in conseguenza di un controllo automatizzato che aveva riscontrato l’omesso versamento di somme soggette a tassazione separata.
Tale cartella faceva riferimento ad una precedente comunicazione a mezzo della quale l’Agenzia delle Entrate avrebbe portato il contribuente a conoscenza delle motivazioni e del conteggio eseguito per la determinazione della maggiore imposta accertata.Il professionista, non avendo ricevuto in precedenza alcun atto mediante il quale l’Agenzia delle Entrate provvedeva a spiegare le motivazioni della pretesa tributaria, decideva di impugnare la cartella di pagamento.
Sottoposta dunque la vicenda alla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila, la stessa avendo riscontrato il mancato recapito al contribuente della comunicazione preventiva contenente le ragioni della pretesa avanzata, ha disposto l’annullamento della cartella di pagamento, in quanto affetta da insanabile vizio di motivazione e dunque lesiva del diritto di difesa del contribuente.
<<La pacifica obbligatorietà di detta comunicazione determina la nullità dell'iscrizione a ruolo delle corrispondenti somme, per difetto di motivazione nonché per violazione del diritto di difesa del contribuente non essendo lo stesso messo in condizione di entrare nel merito nel conteggio eseguito da parte dell'Ente creditore . Tale motivo assorbente rispetto agli altri dedotti determina la nullità dell'iscrizione e dunque l'accoglimento del ricorso [..] >>.
La decisione della CTP di L’Aquila riconosce pienamente che la motivazione dell’atto svolge la funzione di delimitare la materia del contendere; poiché la cartella di pagamento fa riferimento al contenuto di un’altra comunicazione non allegata né comunicata al contribuente, quindi dallo stesso non conosciuta, i fatti e le argomentazioni nella stessa riportati non possono essere presi in considerazione in ambito processuale al fine della decisione.Il giudice tributario, pertanto, correttamente si è attenuto, per decidere la controversia, solo ai fatti riportati nella cartella di pagamento impugnata, disponendone il suo annullamento per carenza di motivazione e per violazione del diritto di difesa del contribuente.In conclusione, si ritiene che la decisione della CTP di L’Aquila sia in linea con quanto già stabilito dal consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione, volto a contrastare quella prassi dell’Ufficio, che nel corso di un giudizio, tende spesso a variare o ad integrare le carenze motivazionali presenti nell’atto impositivo, limitando così il diritto di difesa del contribuente che si troverebbe impossibilitato a contestare documenti conosciuti solo in un momento successivo all’istaurazione del giudizio tributario.
dott. Fabrizio Pappalepore
Commercialista in L’Aquila

