Il contribuente può sempre contestare le risultanze della dichiarazione errata
Con sentenza depositata in data 21.7.2020 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto, ormai consolidato, in base al quale la dichiarazione dei redditi non ha natura negoziale, né confessoria, ma rappresenta un mero atto di scienza, attraverso il quale il contribuente espone i fatti impositivi dai quali si determinano le imposte da versare all’erario; da tale natura della dichiarazione ne discende, secondo la Cassazione, la possibilità di correzione e ritrattabilità della medesima, qualora il contribuente rilevi l’esistenza di errori commessi in sede di redazione.
Nella vicenda oggetto di valutazione, il contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento riferita ad Ires, Irap e Iva emessa in conseguenza del mancato versamento dei debiti d’imposta indicati dallo stesso contribuente nella relativa dichiarazione dei redditi.
La cartella era stata impugnata dal contribuente non per vizi propri della stessa, bensì sulla considerazione che l’entità delle imposte intimate era determinata anche sulla base di ricavi riferibili a fatture emesse dal contribuente ma mai effettivamente incassate, non risultando ammessi i relativi crediti allo stato passivo della società debitrice sottoposta a procedura concorsuale.
L’Agenzia, costituita in giudizio, sosteneva che il contribuente avrebbe dovuto rilevare il minor reddito sul quale determinare le imposte attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, ma non certamente mediante l’impugnazione della cartella di pagamento, scaturita dalle verifiche formali delle inadempienze fiscali.
Sul punto, i giudici di Piazza Cavour, nella scia dell’insegnamento delle Sezioni Unite, hanno ribadito il solido orientamento in base al quale:
I. La dichiarazione è un atto di scienza e quindi emendabile dal contribuente che è pertanto legittimato a far valere eventuali errori nella determinazione delle imposte da versare anche in sede di giudizio d’impugnazione, a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa;
II. La dichiarazione dei redditi errata è emendabile e ritrattabile quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, in base alla corretta applicazione della legge, devono restare a suo carico, atteso che la dichiarazione reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti;
III. I principi di capacità contributiva e di corretta amministrazione garantiscono sempre al contribuente un assoggettamento al prelievo fiscale proporzionale alla propria capacità contributiva e quindi il diritto di dimostrare l’effettivo carico fiscale dovuto, determinandosi, in caso contrario, un illegittimo incameramento d’imposte da parte dell’erario.Sulla scorta del principio ribadito dalla Cassazione, qualora il reddito indicato nella dichiarazione non corrisponda all’effettiva capacità contributiva del dichiarante, come nel caso di oggettiva impossibilità di recupero dei crediti non ammessi allo stato passivo dell’impresa debitrice, è possibile per il contribuente emendare e ritrattare, per la prima volta anche avanti alla commissione tributaria, la dichiarazione errata.

