Sanzioni tributarie "europenali" e diritti del contribuente
La vicenda odierna riguarda una fattispecie molto diffusa nel nostro Paese, vale a dire il pagamento di sanzioni per tardivi od omessi versamenti d’imposta.In tali circostanze, il nostro ordinamento tributario prevede, nel caso di omesso o tardivo versamento protratto oltre il termine di 90 giorni, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo dell’imposta ed attribuisce a tale sanzione natura amministrativa.
A ben vedere, l’ordinamento domestico definisce il carattere amministrativo di una sanzione, non sulla base della reale natura della stessa, ma attraverso un criterio puramente formale e nominalistico.
Diversamente da quanto accade nel nostro Paese, nel Diritto dell’Unione e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la natura delle sanzioni è attribuita sulla base di un criterio sostanziale; in particolare, se la sanzione presenta i requisiti della
deterrenza, tesa cioè ad impedire il compimento di altre violazioni
afflittività, finalizzata dunque a privare il soggetto che ne è colpito di un bene individuale (risorse economiche, libertà)
applicabilità a tutti coloro che commettono una specifica violazione
significatività, intesa come consistenza dell’importo da versare
Allora la sanzione ha sempre natura penale, a prescindere dalla classificazione operata dal legislatore nazionale.
Questa semplice evidenza, è destinata ad assumere un impatto dirompente sul nostro ordinamento tributario, caratterizzato da un sistema sanzionatorio essenzialmente punitivo, poiché determina l’applicabilità, in tutti i procedimenti nei quali vi è l’irrogazione di sanzioni che seppur formalmente amministrative, rivestano in realtà natura sostanzialmente penale, di una serie di principi e di tutele di matrice europea, applicabili fin dal primo grado di giudizio nelle liti instaurate con l’Amministrazione finanziaria, in grado di ampliare notevolmente le possibilità di difesa del contribuente, quali ad esempio, il principio di proporzionalità delle sanzioni, in base al quale nei casi di omesso o tardivo versamento di un’imposta regolarmente dichiarata, la sanzione non può essere parametrata in percentuale rispetto all’importo del tributo.
Tale principio, più volte espresso sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sia dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, stabilisce che l’applicazione della sanzione deve tener conto della natura e della gravità della violazione.
Pertanto se non sussiste ostacolo alle attività di controllo e alla determinazione del quantum da versare, come nel caso di un debito d’imposta regolarmente dichiarato, ancorché non versato o tardivamente versato, l’applicazione della sanzione nella misura del 30% dell’imposta, senza possibilità di graduazione in relazione alle circostanze specifiche è sproporzionata.
Nei casi di semplici violazioni formali, dunque, la sola applicazione degli interessi è sufficiente ad assolvere alla funzione risarcitoria.In sostanza secondo la Corte di Giustizia, la violazione che dia luogo ad una mera violazione formale è sanzionabile, ma non suscettibile di una ripresa a tassazione a cui si giungerebbe applicando una sanzione proporzionata all’imposta.
Posto che nella gerarchia delle leggi le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sono sovraordinate rispetto alla nostra Costituzione, ne discende l’obbligo per i giudici di merito di valutare l’adeguatezza del sistema sanzionatorio irrogato, tenuto conto anche dell’elemento soggettivo che anima il comportamento del contribuente, quali la volontà di adempiere e la corretta dichiarazione del debito d’imposta.
dott. Fabrizio Pappalepore
Commercialista in L’Aquila

