Società unipersonale e responsabilità 231.
Può una società composta da un unico socio, che coincide con l’amministratore, rispondere delle sanzioni del D.Lgs. 231/2001?
La risposta è sì, e la conferma arriva dalla terza sezione penale della Suprema Corte, con la
sentenza del 12.6.2025 che affronta un caso emblematico.
Una S.r.l. unipersonale, operante nel trattamento di rifiuti, era stata autorizzata alla gestione di
rifiuti non pericolosi secondo un determinato ciclo, che prevedeva la selezione con macchinari e
l’avvio a recupero.
Tuttavia, i controlli accertavano che, in concreto, l’attività si limitava al solo stoccaggio
temporaneo, con modalità difformi rispetto all’autorizzazione rilasciata.
Sebbene non fosse emerso un danno concreto per l’ambiente, il reato contestato rientrava tra
quelli che fondano la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.
La difesa della società si fondava sull’argomento – apparentemente solido – per cui non poteva
applicarsi il decreto 231, trattandosi di una realtà con unico socio-amministratore e priva di una
reale struttura organizzativa. La Corte ha però rigettato questa impostazione, chiarendo che
anche la S.r.l. unipersonale è ente distinto dalla persona fisica, ed è perfettamente in grado di
trarre vantaggio dalla commissione del reato, anche se non vi è pluralità di organi o dipendenti.
Non solo: la Corte sottolinea che l’assenza di danno ambientale non esclude il rilievo penale della
condotta e, di riflesso, la responsabilità dell’ente. L’irregolarità rispetto al titolo autorizzativo
resta un elemento oggettivo sufficiente ai fini della contestazione.
È quindi irrilevante che il modello organizzativo non sia stato adottato non per scelta, ma per
ritenuta “inapplicabilità” da parte dell’amministratore.
La S.r.l. unipersonale resta soggetto giuridico distinto dalla persona fisica del socio e può essere
destinataria delle misure interdittive e pecuniarie previste dal decreto 231.
L’approccio della giurisprudenza conferma un orientamento rigoroso, teso a
evitare che strutture societarie snellite si trasformino in “scudi” contro la responsabilità.
Una conclusione che impone alle micro e piccole imprese – spesso erroneamente considerate al
riparo dagli obblighi 231 – di ripensare i propri assetti organizzativi anche in assenza di una
complessità aziendale significativa.

