Società unipersonale e responsabilità 231.

Può una società composta da un unico socio, che coincide con l’amministratore, rispondere delle sanzioni del D.Lgs. 231/2001?

La risposta è sì, e la conferma arriva dalla terza sezione penale della Suprema Corte, con la

sentenza del 12.6.2025 che affronta un caso emblematico.

Una S.r.l. unipersonale, operante nel trattamento di rifiuti, era stata autorizzata alla gestione di

rifiuti non pericolosi secondo un determinato ciclo, che prevedeva la selezione con macchinari e

l’avvio a recupero.

Tuttavia, i controlli accertavano che, in concreto, l’attività si limitava al solo stoccaggio

temporaneo, con modalità difformi rispetto all’autorizzazione rilasciata.

Sebbene non fosse emerso un danno concreto per l’ambiente, il reato contestato rientrava tra

quelli che fondano la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

La difesa della società si fondava sull’argomento – apparentemente solido – per cui non poteva

applicarsi il decreto 231, trattandosi di una realtà con unico socio-amministratore e priva di una

reale struttura organizzativa. La Corte ha però rigettato questa impostazione, chiarendo che

anche la S.r.l. unipersonale è ente distinto dalla persona fisica, ed è perfettamente in grado di

trarre vantaggio dalla commissione del reato, anche se non vi è pluralità di organi o dipendenti.

Non solo: la Corte sottolinea che l’assenza di danno ambientale non esclude il rilievo penale della

condotta e, di riflesso, la responsabilità dell’ente. L’irregolarità rispetto al titolo autorizzativo

resta un elemento oggettivo sufficiente ai fini della contestazione.

È quindi irrilevante che il modello organizzativo non sia stato adottato non per scelta, ma per

ritenuta “inapplicabilità” da parte dell’amministratore.

La S.r.l. unipersonale resta soggetto giuridico distinto dalla persona fisica del socio e può essere

destinataria delle misure interdittive e pecuniarie previste dal decreto 231.

L’approccio della giurisprudenza conferma un orientamento rigoroso, teso a

evitare che strutture societarie snellite si trasformino in “scudi” contro la responsabilità.

Una conclusione che impone alle micro e piccole imprese – spesso erroneamente considerate al

riparo dagli obblighi 231 – di ripensare i propri assetti organizzativi anche in assenza di una

complessità aziendale significativa.